IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
26 maggio  2000,  recante  "Individuazione  dei  beni e delle risorse
umane,  finanziarie,  strumentali  e organizzative da trasferire alle
regioni  per  l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle
imprese  di  cui  agli  articoli  19, 30, 34, 40, 41 e 48 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
  Visto  in  particolare  l'art.  2, comma 5, del citato decreto, che
dispone   che   nell'esercizio   delle   funzioni   di  cui  all'art.
4-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  19 maggio  1997, n. 130,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 16 luglio 1997, n. 228,
concernenti   la   concessione  di  finanziamenti  agevolati  per  la
rilocalizzazione  in  condizioni  di  sicurezza delle attivita' delle
imprese  aventi  insediamenti  ricompresi nelle fasce fluviali del Po
soggette a vincolo di salvaguardia, le regioni potranno far fronte al
fabbisogno   finanziario   avvalendosi  delle  risorse  assegnate  al
Mediocredito  Centrale  S.p.a.  e  alla  Cassa  per  il credito delle
imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ai sensi degli articoli 2 e
3  del  decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, nei limiti delle
residue disponibilita'.
  Visto  il  comma 6 del medesimo art. 2, che prevede che con decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, sentita la conferenza
Stato  regioni  siano  stabilite  le  quote da mettere a disposizione
delle  singole  regioni  interessate,  quale  limite  massimo  per la
concessione dei crediti agevolati alle imprese.
  Sentita la conferenza Stato - Regioni.
  Vista  la  delega  del  Ministro  senza portafoglio per la funzione
pubblica  ad esercitare le funzioni di coordinamento delle attivita',
anche  di  carattere  normativo,  inerenti all'attuazione delle leggi
15 marzo  1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191
e della legge 8 marzo 1999, n. 50;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.   Ai   fini   dell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  all'art.
4-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  19 maggio  1997, n. 130,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 16 luglio 1997, n. 228,
concernenti   la  concessione  dei  finanziamenti  agevolati  per  la
rilocalizzazione  in  condizioni  di  sicurezza delle attivita' delle
imprese  aventi  insediamenti  ricompresi nella fasce fluviali del Po
soggette   a  vincolo  di  salvaguardia,  nell'ambito  delle  risorse
individuate  dall'art.  2,  comma  5,  del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  26 maggio  2000,  le  quote  da  mettere  a
disposizione  delle singole regioni interessate, quale limite massimo
per  la  concessione  di  crediti  agevolati  alle imprese, sono cosi
stabilite:
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               Regioni                |         Percentuali
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Piemonte....                          |             80%
Emilia Romagna....                    |              8%
Valle d'Aosta....                     |              5%
Lombardia....                         |              4%
Veneto....                            |              3%